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E se la naturalizzazione del tuo genitore non fosse un ostacolo alla tua cittadinanza? Quando una "o" può fare la differenza!

11 set
Tempo di lettura: 8 min

La Legge 74/2025 (Art. 3-bis) permette di chiedere la cittadinanza se il nonno aveva la cittadinanza *esclusiva*, anche se il genitore l'ha persa!


Il Ministero, però, ha provato a nascondere il misfatto pubblicando la Circolare 26185 per dire "No, non è vero, conta la naturalizzazione del genitore".

Il Giudice deve applicare la legge (che apre), non la circolare (che chiude). Possiamo chiedere al giudice di non applicare la circolare.

Sarebbe un caso pilota, complesso ma con basi solide.

L'unica strada per chi ha una linea spezzata.


# 1. Introduzione: rompere la barriera burocratica


La cittadinanza italiana *jure sanguinis* non è mai stata una linea retta.

È un intreccio di leggi, sentenze, circolari e prassi non scritte. Ma nel 2025, questo labirinto è cambiato radicalmente. L'approvazione della **Legge 74/2025** che ha convertito, con modifiche, il Decreto-Legge 36) ha segnato uno spartiacque e l'intento politico era chiaro: cancellare i principi della trasmissione della cittadinanza *jus sanguinis* che hanno governato il panorama giuridico italiano per oltre 150 anni.


Tuttavia, come spesso accade nel complesso sistema legislativo italiano, la fretta di chiudere una porta ha finito per lasciarne aperta un'altra.

Una "porta di servizio", piccola, nascosta tra le righe di un articolo tecnico, ma potenzialmente rivoluzionaria per migliaia di discendenti che oggi vedono la loro domanda bloccata.


Questa porta ha un nome tecnico: **Articolo 3-bis, lettera c)**. E la strategia che ne deriva è quella che chiamiamo **"La Difesa del Legame Autentico"**.


In questo articolo, analizzeremo non solo perché questa strategia è giuridicamente valida, ma ti mostrerò la **"prova schiacciante"**: la prova che il Ministero dell'Interno *sa* di aver commesso un enorme errore legislativo e sta disperatamente (e illegittimamente) cercando di porvi rimedio con una Circolare, n. 26185 del 28 maggio 2025.


Ma andiamo con ordine.


# 2. Il "meccanismo": l'articolo 3-bis e il salto generazionale


Per capire l'opportunità, dobbiamo prima guardare il testo della legge.


La Legge 74/2025 introduce una preclusione generale al riconoscimento della cittadinanza per chi è nato all'estero. È la regola base che ha gettato tutti nel panico. Ma ogni regola ha le sue eccezioni. L'articolo 3-bis elenca le condizioni in cui la preclusione **NON SI APPLICA**.


Leggiamo insieme la condizione stabilita alla lettera c):


*"La preclusione di cui al comma 1 non si applica se un ascendente di primo* ***o*** *secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana."*


Analizziamo le parole come farebbe un giudice scrupoloso:


1. **"Ascendente di primo o secondo grado":** La legge mette il Genitore (1° grado) e il Nonno (2° grado) come opzione possibile ("**O**"). Questo è il punto cruciale. Non stabilisce un requisito combinato ("prima il padre E poi anche il nonno"). Li rende alternativi.

2. **"Esclusivamente la cittadinanza italiana":** Questo è il requisito di purezza. L'ascendente non deve aver avuto doppia cittadinanza al momento rilevante (nascita del figlio o morte).


# Il caso tipico: la linea spezzata


Immagina questa situazione molto comune:


* **Tuo nonno (Egidio)** nasce in Italia nel 1930. Emigra negli USA, ci vive tutta la vita ma, per orgoglio o pigrizia, non si naturalizza mai. Muore cittadino italiano nel 1997.

* *Status del nonno:* Cittadinanza italiana esclusiva. (Soddisfa l'art. 3-bis lettera c).

* **Tuo padre (Simone)** nasce in Italia nel 1961 (è ITA). Nel 1986, prima che tu nasca, si naturalizza USA rinunciando quindi automaticamente alla cittadinanza italiana.

* *Status del padre:* Linea spezzata. Per la vecchia Legge 555/1912 e per i Consolati, la catena è interrotta. Sei figlio di uno straniero.


Fino a ieri, in base ai principi "classici" del *jus sanguinis* della vecchia legge, il tuo caso era chiuso. "Rifiutato".


Ma oggi, con la Legge 74/2025, possiamo dire: *"Aspetta un attimo. La legge dice che la preclusione non si applica se il mio ascendente di SECONDO GRADO (Egidio) aveva la cittadinanza esclusiva. Egidio ce l'aveva. Quindi, ho un 'Legame Autentico' tutelato dalla legge, che prevale sulla rinuncia di mio padre."*


È **La Difesa del Legame Autentico**. Usiamo il titolo "puro" del nonno per legittimare il nipote, dimostrando che il legame con l'Italia non si è mai veramente interrotto.


# 3. La reazione del Ministero: panico e circolare 26185


Se questa interpretazione ti sembra troppo bella per essere vera, non sei solo. Anche il Ministero dell'Interno se n'è accorto. E se n'è accorto subito.


Tant'è che dopo l'entrata in vigore della Legge 74, il 28 maggio 2025, il Ministero ha emanato la **Circolare n. 26185** con urgenza.


Nelle intenzioni del Ministero, questo documento doveva essere una "guida operativa". In realtà, è una confessione.


Cosa dice la Circolare? Con un linguaggio burocratico, il Ministero tenta di "disconoscere" la lettera della legge istruendo gli Ufficiali di Stato Civile e i Consolati a interpretare l'art. 3-bis lettera c) in modo restrittivo: secondo loro, il riferimento all'ascendente di secondo grado si applica *solo* se l'ascendente di primo grado è deceduto o incapace, o non può essere utilizzato per "curare" una rinuncia avvenuta nella generazione intermedia.


In sostanza, il Ministero dice: *"Sì, sappiamo che la legge dice 'A o B', ma vogliamo che la leggiate come 'A e B' necessariamente co-presenti".*


Il Ministero sostiene, contro la logica e la grammatica, che le condizioni del padre e del nonno debbano coesistere per garantire la continuità, trasformando un'alternativa ("o") in un requisito cumulativo ("e"). Volevano scrivere "**E**", ma hanno scritto "**O**". E ora stanno cercando di correggere l'errore postumo.


# La "prova schiacciante"


Perché questa Circolare è così importante per noi?


Se la Legge 74/2025 fosse stata chiara nel vietare il "salto", il Ministero non avrebbe avuto bisogno di scrivere una circolare d'urgenza per "piegare" la sua interpretazione. Il fatto stesso che si siano affrettati a "correggere" la portata normativa della lettera c) è la prova che **sanno di aver commesso un errore nello scrivere la legge**.


Hanno lasciato aperta una falla enorme.

E ora stanno cercando di chiuderla con un pezzo di carta che vale molto meno della legge stessa.


# 4. Gerarchia delle fonti: perché il giudice non è un impiegato


Qui entriamo nel cuore della nostra strategia costituzionale. È fondamentale che tu capisca la differenza tra un Consolato e un Tribunale.


**L'Amministrazione (Consolati/Comuni) è vincolata dalle circolari.** Se vai al Consolato di New York con questa tesi, l'impiegato aprirà il cassetto, tirerà fuori la Circolare 26185 e dirà di no. Non ha scelta. È un dipendente gerarchico del Ministero. Deve obbedire, anche se la circolare è contro la legge scritta.


**Il Giudice è soggetto SOLO alla Legge.** L'articolo 101 della Costituzione italiana è chiaro: *"I giudici sono soggetti soltanto alla legge."* Un giudice non prende ordini dal Ministero dell'Interno. Una Circolare, per un magistrato, è solo un parere interno, un pezzo di carta. Se la Circolare dice X e la Legge dice Y, il Giudice **DEVE** applicare Y e non applicare X.


È qui che si gioca la nostra partita.


Portiamo il caso davanti a un Giudice Civile. L'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura dello Stato*) comparirà in tribunale e dirà: *"Ma signor giudice, la Circolare 26185 dice che questo non si può fare!"* E noi risponderemo: *"Signor giudice, la Circolare può dire quello che vuole. Ma l'art. 3-bis della Legge 74, votata dal Parlamento, dice esplicitamente 'primo O secondo grado'. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Dove la legge ha voluto, ha detto; dove non ha voluto, ha taciuto). Se il legislatore avesse voluto imporre una gerarchia o requisiti cumulativi, lo avrebbe scritto. Non l'ha fatto. Il Ministero non può riscrivere la legge tramite circolare."*


# 5. Analisi legale approfondita: il potere della lettera "C"


Perché siamo fiduciosi che la nostra tesi possa reggere in tribunale? Perché si basa sui criteri ermeneutici (interpretativi) fondamentali del nostro ordinamento giuridico:


# A. L'argomento letterale


L'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile impone di interpretare la legge principalmente secondo il "senso fatto palese dal significato proprio delle parole". La congiunzione "o" nella frase *"ascendente di primo* ***o*** *secondo grado"* è disgiuntiva. Offre un'alternativa. Non stabilisce una necessità cumulativa. Trasformare quell'"o" in un "e" (esigendo la co-presenza delle condizioni) significa violare il testo della legge. A nessun giudice orientato costituzionalmente piace riscrivere le leggi per fare un favore al governo.


# B. La "Ratio Legis" (intento del legislatore)


L'Avvocatura dello Stato dirà che l'intenzione del legislatore era restrittiva. Ed è vero. Ma l'intenzione soggettiva del politico che ha scritto la bozza conta poco se il testo approvato dice il contrario. Nel diritto, prevale l'oggettività del testo normativo (la *voluntas legis*). Se il Parlamento ha approvato un testo che apre una finestra, quella finestra è legge, anche se chi l'ha proposto voleva un muro. L'errore tecnico del legislatore gioca a favore del cittadino (*favor libertatis*).


# C. La protezione dello status esclusivo


C'è una logica profonda nell'art. 3-bis lettera c). Il legislatore voleva premiare/tutelare chi ha un legame "puro" e forte con l'Italia. Il nonno che non si è mai naturalizzato rappresenta questo forte legame. Riconoscere la cittadinanza al nipote non è un regalo, ma il riconoscimento che quel legame originario (rappresentato dal nonno) è stato così forte da "sopravvivere" agli incidenti della generazione intermedia.


Questa interpretazione non è solo logica, è confermata dai lavori parlamentari. La **Relazione illustrativa al disegno di legge (DDL) 1432** (Atto del Senato) cita espressamente il "Principio Nottebohm" (Corte Internazionale di Giustizia, 1955) per definire la cittadinanza come un *"legame genuino"*. Richiedendo l'**esclusività** della cittadinanza dell'ascendente, il legislatore ha scelto l'unico indicatore oggettivo idoneo a dimostrare che quel ramo familiare non si è mai totalmente "assimilato" all'estero. È la prova del "vincolo fattuale più forte" che giustifica l'eccezione alla regola.


# 6. La strategia procedurale: attacco diretto


Dimentica le vecchie guide che ti dicevano di "mettersi in fila al Consolato". In questo scenario, la fila non esiste più.


La giurisprudenza recente (Tribunale di Roma, Firenze, Venezia) è solida come una roccia: non c'è bisogno di attendere un diniego formale quando la legge o la prassi rendono inutile l'istanza amministrativa (*inutiliter data*).


**Fase 1: saltare il Consolato (interesse ad agire immediato)** Non presenteremo una domanda al Consolato. Perché?




1. **Impossibilità fattuale:** I sistemi di prenotazione (Prenot@mi) sono saturi, con tempi di attesa di anni. I giudici riconoscono che questa "giustizia negata" amministrativa apre le porte del Tribunale.

2. **Futilità legale (il "muro" della Legge 74):** Soprattutto, sarebbe inutile chiedere al Consolato un atto che *non può* rilasciare. Gli Ufficiali di Stato Civile e i Consoli sono vincolati dalla Circolare 26185 che impone il rifiuto.

* *La strategia:* Sosteniamo al Giudice che la legittimazione (interesse ad agire) è *"in re ipsa"* (insita nei fatti). Costringerti a ricevere un rifiuto scontato sarebbe un formalismo dannoso per i tuoi diritti. Andiamo direttamente alla fonte della giustizia.




**Fase 2: il ricorso giudiziario (ex art. 281-decies c.p.c.)** Presentiamo il ricorso direttamente al Tribunale competente in Italia (quello della regione di nascita del nonno). Il cuore del deposito non è difensivo, è **assertivo**: *"Signor giudice, la Legge dice X (Art 3-bis lettera c). Il Ministero applica Y (Circolare). Le chiediamo di accertare il diritto applicando X, ignorando Y."*




**Tempistiche e rischi** Saltando la fase consolare, risparmiamo anni. Il caso durerà circa 18-24 mesi. Esiste il rischio di rigetto? Sì. Ma c'è una **buona probabilità di successo**. Perché una buona probabilità? Perché i giudici potrebbero decidere di interpretare la legge "correttivamente" per allinearsi allo spirito restrittivo della riforma. Ma è l'unico gioco che puoi giocare. L'alternativa è lo 0%.


# 7. Conclusione: la fortuna aiuta gli audaci (e i preparati)


La Circolare 26185 del 28 maggio 2025 non è la fine della storia. È solo la prima mossa del Ministero in una partita a scacchi che si giocherà nelle aule di giustizia.


Il Ministero ha commesso un errore tattico: ha scritto una legge con un buco, e poi ha cercato di coprirlo con un dito (la circolare). Il compito di un avvocato strategico è mostrare quel buco al giudice e chiedere che la legge venga applicata così com'è, non come vorrebbe il Ministro.


Se hai un "Nonno Esclusivo" e una strada bloccata, non fermarti alla Circolare. Quel documento vincola l'impiegato allo sportello, non il tuo destino e non il Giudice che deciderà il tuo caso.

 
 
 

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