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Sezioni Unite Cassazione n. 24045/2026: come è stata risolta la questione sul minor issue?

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il minore nato all’estero che sia bipolide dalla nascita:


1) è italiano iure sanguinis, perché figlio di cittadino italiano;

2) è contemporaneamente cittadino dello Stato estero iure soli;

3) non perde la cittadinanza italiana se, durante la sua minore età, il genitore italiano si naturalizza straniero e perde quella italiana.


La norma applicabile è l’art. 7 della legge n. 555/1912, non l’art. 12.


Perché la questione è così importante?

La distinzione delle Sezioni Unite è questa:


1. Minore bipolide ab origineart. 7


Il minore ha due cittadinanze fin dalla nascita: quella italiana iure sanguinis e quella straniera iure soli.


La successiva naturalizzazione del genitore non produce un effetto “trascinante” sulla cittadinanza italiana del figlio.


2. Minore con sola cittadinanza italianaart. 12


Qui la situazione è diversa: il minore non aveva già una seconda cittadinanza alla nascita. La cittadinanza straniera viene acquisita successivamente, in conseguenza della naturalizzazione del genitore.


In questo secondo caso può operare l'art. 12 e il minore può seguire la sorte del genitore.


Quindi, in breve:


bipolidia originaria + naturalizzazione successiva del genitore = conservazione della cittadinanza italiana.


Altro passaggio fondamentale: la riforma del 2025


Le Sezioni Unite hanno inoltre affrontato il nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma del 2025.


Hanno stabilito che questa nuova disciplina non si applica alle domande giudiziali di accertamento della cittadinanza presentate prima del 27 marzo 2025. Per tali giudizi resta quindi applicabile la disciplina precedente.


In concreto

La sentenza è molto favorevole per le ricostruzioni iure sanguinis in cui compare questo schema:


antenato italiano → figlio nato all'estero → figlio già cittadino straniero iure soli → naturalizzazione del genitore italiano quando il figlio era minorenne.



Se il figlio era bipolide dalla nascita, la naturalizzazione del genitore non interrompe la linea di cittadinanza italiana secondo le Sezioni Unite.

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