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Cittadinanza italiana: il rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Procedimento n. C-816/26 [Picuso]

La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 147/2026 depositata il 23 luglio 2026, ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il giudizio costituzionale è stato sospeso in attesa della risposta di Lussemburgo.

Il rinvio riguarda precisamente l'art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025 e dalla successiva legge di conversione 74/2025.

La domanda, parafrasata, sottoposta alla CGUE è:

Gli artt. 9 TUE e 20 TFUE impediscono all'Italia di introdurre una disciplina che precluda originariamente l'acquisto della cittadinanza italiana a persone nate all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della nuova legge, che possiedano un'altra cittadinanza, salvo determinate eccezioni?

Questa è una questione molto più importante di una semplice contestazione della legge italiana: si chiede alla CGUE di stabilire se una limitazione della cittadinanza nazionale possa essere compatibile con lo status di cittadino dell'Unione previsto dall'art. 20 TFUE.

1. Il punto cruciale

La Corte costituzionale aveva già affrontato la nuova disciplina nella sentenza n. 63/2026, respingendo alcune censure interne alla Costituzione.

Ma successivamente ha ritenuto necessario chiedere alla CGUE di chiarire il rapporto fra la nuova normativa e il diritto UE.

La Consulta lo dice espressamente: spetta alla CGUE fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione.


2. A che punto è oggi?

Al procedimento è stato assegnato il numero C-816/26 [Picuso] e dal 26 agosto 2026 è iniziato a decorrere il termine di 70 giorni per la presentazione di memorie ed osservazioni scritte.


3. Perché il rinvio della Consulta è particolarmente significativo?

La questione sottoposta alla CGUE riguarda anche persone nate prima del 28 marzo 2025, cioè prima dell'entrata in vigore del D.L. 36/2025.

È proprio questo uno dei punti più delicati.

La nuova normativa può infatti determinare, secondo il meccanismo previsto dall'art. 3-bis, che determinati discendenti nati all'estero e già in possesso di un'altra cittadinanza siano considerati originariamente esclusi dall'acquisto della cittadinanza italiana, salvo le condizioni previste dalla legge.

La Consulta chiede alla CGUE se una simile preclusione originaria sia compatibile con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

In altre parole, la domanda europea è sostanzialmente:

fino a che punto uno Stato membro può decidere chi è o non è suo cittadino quando quella decisione determina anche l'acquisto o la perdita dello status di cittadino UE?

Questo è il vero cuore della controversia.

 
 
 

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