Le questioni critiche
- silviadellelce
- May 5
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Updated: Jun 11
Dopo aver delineato i concetti di territorio, popolo e sovranità, la Corte Costituzionale ha affermato che la Costituzione conferisce ai cittadini i cosiddetti diritti di partecipazione democratica. Questi diritti includono la partecipazione alla determinazione della politica nazionale. La Corte ha proseguito affermando che consentire a individui privi di un legame effettivo con la comunità statale italiana di partecipare alle decisioni politiche che si applicano a tale comunità significherebbe imporre tali decisioni politiche "dall'esterno" a coloro che sono realmente presenti sul "territorio italiano" e contribuiscono attivamente allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Sulla base di queste assunzioni, la Corte ha ritenuto la legislazione precedente anacronistica, a favore delle nuove disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 36/2025, convertito nella Legge 74/2025, e in particolare dall'Articolo 3 bis. Quest'ultimo prevede una retroattività specifica che esclude ex tunc gli effetti legali delle disposizioni precedenti. Pertanto, l'Articolo 3 bis attribuisce conseguenze legali diverse (preclusione originale all'acquisizione della cittadinanza) a fatti precedenti (nascita prima del decreto) rispetto a quelli che si sarebbero verificati in assenza di retroattività.
La Corte prosegue affermando che l'Articolo 3 bis non comporta una revoca della cittadinanza, poiché la revoca riguarda solo coloro che hanno già acquisito lo status di cittadinanza e non coloro che devono essere riconosciuti. Tuttavia, qualunque sia l'affermazione della Corte Costituzionale, è evidente che ci troviamo di fronte a un caso specifico di revoca implicita della cittadinanza. La preclusione originale costituisce una mera finzione giuridica. Infatti, se è vero, come è, che lo status di cittadinanza si acquisisce alla nascita tramite filiazione, è altrettanto vero che considerare qualcuno nato all'estero come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana equivale a strutturare una finzione giuridica con cui celare una revoca implicita.
Le contraddizioni
1) Il Giudice, innanzitutto, nel richiamare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riconosce che "lo status civitatis basato sul vincolo di filiazione ha un carattere permanente, è imprescrittibile e può essere fatto valere in qualsiasi momento sulla base della semplice prova del fatto acquisitivo integrato dalla nascita di un cittadino italiano", ma poi afferma che:
a) L'Articolo 3 bis prevede un'ipotesi di preclusione originale all'acquisizione della cittadinanza e non una revoca;
b) Lo status civitatis di un ampio numero di persone è incerto poiché non è ufficialmente riconosciuto;
c) Il principio di affidamento a questo vasto gruppo di persone è indebolito dal fatto che, sebbene sia vero che lo status di cittadini italiani si acquisisce alla nascita, non vi è certezza giuridica riguardo allo status di cittadini.
Pertanto, da un lato, il Giudice afferma che lo status di cittadinanza si acquisisce alla nascita sulla base della filiazione e che il diritto alla cittadinanza è un diritto imprescrittibile. Dall'altro lato, tuttavia, ritiene che coloro nati all'estero non siano certamente cittadini italiani e che il loro principio di fiducia—sulla base dell'imprescrittibilità—sia indebolito dal fatto che non vi è certezza giuridica riguardo al loro status, confondendo (o meglio, convertendo) il riconoscimento del diritto con il suo accertamento da parte del giudice o della Pubblica Amministrazione.
Una delle due cose: o sei italiano per nascita o non lo sei. Non esiste una terza opzione.
Le questioni aperte
1) La Corte Costituzionale ha affrontato solo la questione della retroattività dell'Articolo 3 bis, poiché il Tribunale di Torino non ha contestato le nuove disposizioni a livello sostanziale;
2) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione della differenziazione tra coloro che hanno avviato la procedura dopo aver ricevuto un appuntamento e coloro che, nonostante abbiano intrapreso azioni, non sono stati notificati di una data di appuntamento. A mio avviso, questa differenziazione costituisce una chiara violazione dell'Articolo 3 della Costituzione, poiché regola situazioni identiche (aver intrapreso azioni prima del 27 marzo) in modo diverso.
3) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione della violazione dell'Articolo 15, comma 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, poiché il Tribunale di Torino non ha specificato che si trattava di una violazione di una norma internazionale consuetudinaria e, come tale, vincolante per tutti i soggetti del diritto internazionale.
Conclusioni
La sentenza della Corte Costituzionale, lungi dall'essere definitiva e dal risolvere le questioni riguardanti il riconoscimento della cittadinanza italiana, lascia molte domande senza risposta e accende un dibattito giuridico, soprattutto in vista della prossima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attesa nei prossimi mesi.
In conclusione, è fondamentale continuare a monitorare attentamente l'evoluzione di questa situazione, poiché le implicazioni legali potrebbero avere un impatto significativo su un numero considerevole di individui. La questione della cittadinanza italiana, in particolare, rimane un tema cruciale e delicato, che richiede un'analisi approfondita e una riflessione critica.


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